IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 264; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Serra Luigia fu Francesco in Pisani, per i terreni ricadenti nel comune di Pabillonis (provincia di Cagliari); Considerato che la sunnominata non e' stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1. E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Serra Luigia fu Francesco in Pisani, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pabillonis (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 43.95.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.