IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77,  comma  primo, ed 87, comma quinto, della
Costituzione della Repubblica;
  Viste  le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18
maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
  In  virtu'  della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Visti  i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n.
264;
  Visto   il  piano  particolareggiato  di  espropriazione  compilato
dall'Ente  autonomo  del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma
fondiaria - nei confronti di Serra Luigia fu Francesco in Pisani, per
i terreni ricadenti nel comune di Pabillonis (provincia di Cagliari);
  Considerato che la sunnominata non e' stata ammessa al beneficio di
conservare   definitivamente   una   parte  dei  terreni  oggetto  di
esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge
21  ottobre  1950,  n.  841,  per  non  aver  ottemperato a tutti gli
adempimenti previsti in detto articolo;
  Udito   il   parere,  in  data  16  ottobre  1952,  espresso  dalla
Commissione  parlamentare,  nominata  a  norma degli articoli 5 della
legge  12  maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
per le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente  autonomo  del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma
fondiaria  -  nei  confronti  di Serra Luigia fu Francesco in Pisani,
relativo  ai terreni ricadenti nel comune di Pabillonis (provincia di
Cagliari),  per  una  superficie  di  ettari 43.95.00, specificamente
descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.